IMU/TASI
Ultima modifica 2 aprile 2024
L'IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A GENITORI O
FIGLI
Per effetto dell'art. 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 per l'abitazione (con l'eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) la base imponibile IMU è ridotta del 50%.
Per poter applicare tale beneficio sono necessari i seguenti requisiti:
- il comodante (cioè chi concede il proprio immobile in comodato) deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l'immobile;
- il comodatario (cioè chi riceve l'immobile in comodato) deve utilizzare l'abitazione come propria residenza anagrafica, oltre che come dimora abituale;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, fatta eccezione per una sola ulteriore abitazione posta nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato, la quale sia adibita a propria abitazione principale di residenza e non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato.
Il possesso dei requisiti sopra descritti, per poter legittimamente godere della riduzione della base imponibile, dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU (da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento).
Dichiarazione IMU agevolata canone concordato
Dichiarazione IMU agevolata immobili recuperati
Uso Gratuito Comodato di uso gratuito genitori / figli applicazione IMU 2016